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ARTICOLO 1
Finalità
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La Regione Basilicata opera
nel quadro della programmazione regionale per affrontare i problemi
dell'emigrazione e, in attuazione dei principi del proprio Statuto,
nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative
dei competenti organi dello Stato e della UE, definisce le misure
necessarie per sostenere il rientro degli emigranti mediante:
a) forme di solidarietà e di tutela in favore dei lavoratori
emigrati e delle loro famiglie;
b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e
rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la
terra di origine;
c) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della
massima occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento
nella vita sociale e nelle attività produttive regionali degli
emigrati che rientrano in Basilicata;
d) la stipula e il finanziamento di convenzioni, accordi e
protocolli con i territori interessati dal fenomeno immigratorio a
partire dalle istituzioni universitarie.
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ARTICOLO 2
Destinatari degli interventi
-
I destinatari degli
interventi sono i lucani emigrati all'estero per motivi di lavoro e
le loro famiglie.
-
Agli effetti della presente
legge sono considerati emigrati:
a) i cittadini italiani nati in Basilicata ed i propri discendenti
emigrati e residenti all'estero o che abbiano avuto la residenza
nella Regione Basilicata e che siano emigrati all'estero per un
periodo non inferiore ai tre anni per motivi di lavoro dipendente od
autonomo e che eleggano la residenza in un Comune della Basilicata;
b) il coniuge, anche se separato, i figli ed i parenti in linea
retta entro il terzo grado dei cittadini di cui al punto a), che
trasferiscano la propria residenza in un Comune della Basilicata.
-
Per il computo del periodo
di permanenza all'estero le frazioni di anno superiori a sei mesi
sono considerate anno intero.
-
Possono usufruire dei
benefici della presente legge anche gli emigrati che siano rientrati
nella Regione da non oltre due anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
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ARTICOLO 3
Accesso degli emigrati alla legislazione regionale
-
Le leggi regionali che
dispongono interventi in materia di agricoltura, artigianato,
commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia
abitativa, di formazione professionale, di sanità, di assistenza e
di servizi sociali definiscono criteri di applicazione che tengano
conto della particolare condizione degli emigrati che risiedono o
vogliono rientrare come definiti dall'<b>ARTICOLO 3</b>
2.
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ARTICOLO 4
Commissione Regionale dei Lucani all'Estero
-
Per l'attuazione delle
finalità di cui alla presente legge la Giunta Regionale si avvale
della collaborazione e delle proposte della Commissione Regionale
dei Lucani all'Estero.
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ARTICOLO 5
Composizione della Commissione Regionale
dei Lucani all'Estero
-
La Commissione Regionale dei
Lucani all'estero è composta da:
a) Presidente eletto dal Consiglio Regionale;
b) due Consiglieri Regionali;
c) un rappresentante degli emigrati per ciascun Paese Europeo ed
extra Europeo la cui federazione o associazione annoveri almeno
trecento iscritti. Il rappresentante è eletto dal Congresso
Nazionale dei Delegati nominati nelle Assemblee delle Associazioni
Lucane iscritte all'Albo Regionale;
d) un rappresentante dell'Università della Basilicata;
e) un rappresentante dell'A.R.D.S.U.;
f) un rappresentante della Commissione tripartita di cui alla L.R.8
settembre 1998 n. 29;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede regionale;
h) tre rappresentanti designati rispettivamente dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative in sede regionale degli industriali,
dei commercianti e degli artigiani;
i) un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali più
rappresentative che operano stabilmente con proprie strutture da
almeno due anni nella Regione Basilicata a favore degli emigrati e
delle loro famiglie;
l) un rappresentante dei Comuni designati dall'ANCI (Sezione
Regionale della Basilicata);
m) un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Potenza e
un rappresentante dell'Amministrazione di Matera, eletti dai
rispettivi Consigli;
n) un rappresentante designato dall'UNCEM (Sezione Regionale di
Basilicata);
o) un rappresentante designato dal Comitato di Coordinamento
Istituzionale per le Politiche del Lavoro;
p) un rappresentante per ciascuna delle quattro centrali cooperative
nazionali più rappresentative, che operano stabilmente con proprie
strutture da almeno due anni in Basilicata;
q) un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute da
network comunitari ed attive nel settore degli scambi con l'estero;
r) sono membri di diritto della Commissione i Presidenti delle
Federazioni dei lucani nel mondo.
-
Partecipano alle riunioni
della Commissione i Presidenti delle Associazioni in Italia i quali
hanno diritto di intervento e non di voto.
-
Le funzioni di segretario
sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all'art. 13 o da un
suo delegato.
-
I componenti della
Commissione sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio
Regionale previa designazione da parte dei rispettivi Enti od
Organismi di appartenenza.
-
Il Presidente è scelto
preferibilmente tra i residenti in Basilicata che abbiano maturato
almeno tre anni di residenza all'estero e che abbiano particolari
esperienze sui problemi dell'emigrazione degli italiani all'estero.
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ARTICOLO 6
Designazioni
-
Le designazioni dei
componenti la Commissione devono pervenire al Presidente del
Consiglio Regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
-
Trascorso tale termine la
Commissione è comunque insediata dal Presidente del Consiglio
Regionale.
-
I componenti della
Commissione che non sono più in possesso dei requisiti richiesti,
che si dimettono o decadono, sono sostituiti, relativamente ai
componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.5, con il
primo dei non eletti nei rispettivi congressi e, per gli altri
componenti, con nuovi designati dai rispettivi organismi.
-
I componenti restano in
carica fino alla data di scadenza della Commissione e, comunque, per
non più di dieci anni.
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ARTICOLO 7
Compiti della Commissione
-
La Commissione Regionale dei
Lucani all'Estero ha i seguenti compiti:
a) propone i programmi delle attività triennali e annuali ed i
criteri per la concessione di sovvenzioni alle associazioni;
b) studia il fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti
che esso determina nell'economia, nella vita sociale della Regione,
nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro
famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con i Ministeri
interessati nonché con gli uffici, organizzazioni ed enti operanti
nel settore;
c) formula proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi
degli organismi competenti ai sensi della L.R. 8 settembre 1998, n.
29;
d) segnala agli organi competenti l'opportunità di proporre
iniziative di legge al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della
Costituzione, per la tutela dei diritti degli emigrati e delle loro
famiglie nell'ambito della competenza regionale;
e) segnala l'opportunità di convocare e di organizzare conferenze
sui problemi dell'emigrazione in collegamento con le altre Regioni,
con il Governo e con le Comunità organizzate all'estero;
f) propone programmi per il reinserimento sociale dei lavoratori
rimpatriati da realizzarsi mediante incentivi e misure di sostegno
ed attività in forma singola od associata nei settori
dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e di
ogni altro settore di competenza regionale;
g) propone programmi annuali di attività tese a conservare
l'identità storico-culturale dei lucani residenti all'estero ed a
favorire il sorgere di associazioni nelle località estere di
maggiore concentrazione di lucani ed a potenziare quelle esistenti
nel rispetto delle competenze di legge;
h) propone l'organizzazione, anche in collaborazione con altre
Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, Enti ed
istituzioni, di soggiorni culturali e viaggi di studio sul
territorio regionale, riservati ai figli degli emigrati all'estero,
nonché di scambi culturali tra gli stessi e giovani studenti
residenti in Basilicata o di soggiorni per anziani emigrati
residenti all'estero, con particolare riguardo alle condizioni di
disagio economico dei beneficiari attestate dall'autorità
consolare;
i) propone l'organizzazione, anche in collaborazione con altre
Regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, Enti ed
istituzioni, di progetti formativi ed iniziative culturali e di
vario genere riservate agli emigrati all'estero ed ai loro figli,
con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico dei
beneficiari attestate dall'autorità consolare.
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Ogni tre anni il Presidente
della Commissione, di intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale, convoca la Conferenza Regionale dei Lucani nel
Mondo sull'attività della Commissione e per una verifica pubblica
sulla evoluzione del fenomeno e sulla necessità di intervento.
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ARTICOLO 8
Riunioni della Commissione
-
La Commissione adotta nella
prima seduta il Regolamento per il suo funzionamento.
-
La Commissione Regionale dei
lucani nel mondo si riunisce ordinariamente una volta all'anno, e può
riunirsi in via straordinaria, previa intesa con l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale, per comprovati motivi.
-
Ai componenti della
Commissione, per la partecipazione alle sedute e per missioni in
Italia e all'estero, compete il rimborso spese e il trattamento di
missione per i dirigenti regionali.
-
Ai fini della individuazione
della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha
riguardo alla sede abituale di lavoro, ancorché situata all'estero.
-
Ai componenti della
Commissione è corrisposto un gettone di presenza di Euro 52,00 per
ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.
-
Le spese derivanti
dall'applicazione del presente articolo saranno predeterminate
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'ambito degli
stanziamenti indicati nell'apposita dotazione finanziaria del
Bilancio del Consiglio Regionale.
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ARTICOLO 9
Comitato Esecutivo
-
Il Comitato Esecutivo è
composto da sette membri, di cui quattro eletti nella prima seduta
della Commissione Regionale dei Lucani all'Estero. Sono membri di
diritto il Presidente della Commissione ed i Consiglieri Regionali
di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5.
-
Ogni componente della
Commissione in sede di votazione esprime solo due preferenze.
-
I membri delle Commissioni
eletti nei congressi nazionali eleggono nel proprio seno quattro
membri del Comitato Esecutivo in rappresentanza dell'Europa, Nord
America, Sud America, Australia.
-
Il Presidente della
Commissione assume la presidenza del Comitato Esecutivo.
-
Le funzioni di segretario
del Comitato Esecutivo sono svolte da un funzionario della struttura
di cui all'art. 13.
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ARTICOLO 10
Compiti del Comitato Esecutivo
-
Il Comitato Esecutivo, sulla
base dello stanziamento del Bilancio regionale, elabora i programmi
delle attività triennali ed annuali nonché i criteri per la
concessione delle sovvenzioni alle associazioni che sono adottati
dalla Commissione.
-
Tali programmi e criteri, su
proposta della Giunta Regionale, sono sottoposti all'approvazione
del Consiglio Regionale.
-
Il comitato esecutivo assume
le iniziative per rendere operanti le indicazioni della Commissione.
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ARTICOLO 11
Convocazione del Comitato Esecutivo
-
Il Comitato Esecutivo della
Commissione dei Lucani all'Estero è convocato per non più di tre
volte all'anno, salvo casi straordinari debitamente motivati.
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La convocazione deve
pervenire ai componenti almeno dieci giorni prima della data fissata
per la riunione, salvo motivate ragioni d'urgenza.
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Le riunioni del Comitato
Esecutivo sono valide in presenza, in prima convocazione, della metà
più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, di almeno
tre componenti.
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ARTICOLO 12
Compiti del Presidente
-
Il Presidente della
Commissione dei Lucani all'Estero viene eletto dal Consiglio
Regionale. Egli convoca, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale, all'inizio di ogni legislatura regionale, i
Congressi nazionali per l'elezione dei rappresentanti di ciascun
Paese in seno alla Commissione, secondo quanto disciplinato negli
appositi regolamenti. Convoca, altresì, le riunioni della
Commissione e del Comitato Esecutivo.
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Al Presidente, per le
missioni all'estero o in Italia, è riconosciuto il trattamento
riservato ai dirigenti regionali.
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Al Presidente ed ai membri
della Commissione, per le missioni sul territorio regionale, è
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un
quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo per ogni
chilometro di distanza stradale tra il Comune in cui ha sede la
Commissione e quello in cui si svolge la missione.
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Al Presidente della
Commissione è riconosciuta un'indennità pari al 20% dell'indennità
lorda mensile del Consigliere Regionale.
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ARTICOLO 13
Struttura di supporto funzionale
-
L'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale, su proposta del Dirigente Generale, individua
una struttura qualificata di supporto funzionale alle attività
della Commissione di cui all'art. 4 e del Comitato Esecutivo di cui
all'art. 9.
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Al Consiglio Regionale
compete garantire il necessario supporto organizzativo e di
segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri
della Commissione e del suo esecutivo.
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ARTICOLO 14
Albo Regionale
-
L'Albo Regionale delle
Associazioni e delle loro Federazioni, operanti all'estero e in
Italia, è gestito dalla struttura di supporto funzionale di cui
all'art.13.
-
E' iscritta all'Albo
Regionale di cui al comma precedente l'Associazione che annoveri
almeno 50 iscritti e che ispiri il proprio Statuto ai principi della
Costituzione e dello Statuto della Regione Basilicata ed al rispetto
delle leggi nazionali e regionali.
-
E' iscritta all'Albo
Regionale ogni associazione riconosciuta da network comunitari che
abbia realizzato scambi con l'estero per almeno 50 giovani e che
ispiri il proprio Statuto ai principi della Costituzione e dello
Statuto della Regione Basilicata ed al rispetto delle leggi
nazionali e regionali.
-
L'iscrizione va confermata
ogni quinquennio, prima dello svolgimento dei congressi.
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ARTICOLO 15
Modalità di iscrizione all'Albo Regionale
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Per ottenere l'iscrizione
all'Albo Regionale, le Associazioni e le loro Federazioni devono
inoltrare domanda al Presidente del Consiglio Regionale, corredata
dalla copia dello Statuto e dell'elenco nominativo degli iscritti.
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Tali atti devono essere
vistati dall'autorità Consolare.
-
L'elenco delle Associazioni
lucane e delle loro Federazioni iscritte all'Albo Regionale ed i
successivi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata.
-
Per ottenere l'iscrizione
all'Albo Regionale, le Associazioni riconosciute da network
comunitari devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio
Regionale, corredata dalla copia dello Statuto e dell'elenco
nominativo dei giovani che hanno usufruito di scambi all'estero.
-
Le Associazioni lucane
devono iscriversi alla Federazione nazionale di riferimento.
-
Possono costituirsi
Federazioni nelle regioni italiane in cui operano due o più
associazioni.
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Le nuove Associazioni, con
sedi in città in cui sono già costituite una o più Associazioni
Lucane iscritte all'Albo, possono richiedere l'iscrizione solo se
annoverano almeno 100 associati.
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ARTICOLO 16
Modalità per l'ottenimento dei benefici
-
Il Presidente della
Commissione trasmette immediatamente alle Federazioni o, in
mancanza, alle singole Associazioni copia della deliberazione del
Consiglio Regionale di cui all'art. 10 con l'esplicitazione della
modalità e dei termini per la presentazione delle domande tese ad
ottenere le sovvenzioni.
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Le Federazioni o, in
mancanza, le singole Associazioni presentano alla Giunta Regionale,
entro il 30 maggio di ciascun anno, domande per ottenere le
sovvenzioni.
-
La Giunta Regionale, entro
il 30 giugno di ogni anno, assegna le sovvenzioni sulla base dei
criteri fissati.
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La Commissione Regionale,
adottando il programma delle attività annuali ed i criteri per la
concessione di sovvenzioni alle Associazioni, può inserire nel
programma annuale anche sovvenzioni alle Associazioni di lucani sul
territorio nazionale ed alle Associazioni riconosciute da network
comunitari purchè iscritte all'Albo Regionale previsto dall'art.
14.
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ARTICOLO 17
Programma Triennale
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Il Consiglio Regionale
approva il programma triennale, come disposto dall'art.10.
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Il programma triennale di
massima definisce:
a) le linee e gli obiettivi da conseguire;
b) la priorità degli interventi;
c) i criteri per la formulazione dei piani annuali di cui
all'articolo18.
d) le attività di documentazione, di studio, d'informazione nonché
ogni altra iniziativa, anche a carattere interregionale, sui
problemi dell'emigrazione.
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Esso è attuato ed
aggiornato mediante il piano annuale di cui all'articolo18.
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ARTICOLO 18
Piano annuale
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Il Consiglio Regionale
approva il piano annuale degli interventi, come disposto dall'art.
10, che definisce il riparto delle somme disponibili sulle dotazioni
finanziarie relativamente alla tipologia degli interventi da
realizzare tenuto conto dei criteri fissati dal programma triennale.
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ARTICOLO 19
Iniziative regionali
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Per conseguire gli obiettivi
di cui alla presente legge la Regione:
a) assume, anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri,
adeguate iniziative per l'assistenza, la promozione culturale e
sociale dei lavoratori emigrati della Basilicata e delle loro
famiglie e in particolare per i residenti all'estero, per mantenere
e rinsaldare il legame con la terra di origine;
b) svolge studi, indagini ed inchieste sui movimenti migratori che
interessano la Regione, nonché promuove ogni utile iniziativa per
lo studio dei problemi connessi all'emigrazione e al rientro;
c) interviene nei settori dell'edilizia abitativa, dell'occupazione,
della formazione e della riqualificazione professionale,
dell'istruzione e delle attività culturali per rimuovere gli
ostacoli legati alla condizione di emigrato e per favorire il
rientro;
d) favorisce il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati,
specialmente dei giovani, mediante incentivi e misure di sostegno
alla realizzazione di attività, in forma singola, associata o
cooperativistica, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato,
del commercio, del turismo e di ogni settore produttivo;
e) sostiene anche finanziariamente l'attività delle associazioni
dei lucani all'estero e delle loro Federazioni nonché di Enti,
Associazioni, Patronati ed Istituti degli emigrati e delle
organizzazioni giovanili e le Associazioni riconosciute da network
comunitari;
f) favorisce ogni utile iniziativa degli emigrati e delle loro
famiglie nel reinserimento dell'atto di rimpatrio;
g) organizza nel territorio regionale, anche tramite gli Enti
Locali, soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e di lavoro
per i giovani lucani all'estero;
h) cura e sostiene un servizio di costante informazione sulle
iniziative regionali che dispongono provvidenze nei vari settori
nonché sulla situazione occupazionale regionale;
i) concede borse di studio ai giovani lucani residenti all'estero
che intendono frequentare l'Università ovvero Istituti di
Istruzione Superiore e la formazione post-laurea;
l) promuove iniziative per accogliere e mantenere nell'ambito degli
scambi i giovani lucani iscritti nell'elenco di cui al comma 4
dell'art. 22;
m) promuove forme di assistenza sanitaria e di previdenza anche
mediante contributi per la stipula di apposita polizza assicurativa.
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ARTICOLO 20
Indirizzi dell'intervento regionale
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Gli interventi regionali in
favore degli emigrati e dei loro familiari sono volti a:
a) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il
pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi in conto
capitale, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nei settori
agricolo, artigiano, commerciale, turistico e peschereccio ed in
ogni altro settore produttivo, con priorità alle iniziative
cooperative;
b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando
l'acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio nel
territorio regionale, anche mediante la concessione, con priorità
alle iniziative cooperative, di contributi in conto capitale, ovvero
favorendo la assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare;
c) favorire la formazione e la riqualificazione professionale e
l'assunzione dei lavoratori rimpatriati e delle loro famiglie,
agevolando la frequenza ai corsi ovvero mediante iniziative
formative specifiche, mediante quote non inferiori al 3%;
d) agevolare, anche mediante la concessione di assegni di studio,
l'inserimento dei figli degli emigrati e dei rimpatriati
nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole
ed a corsi universitari e post laurea, favorendo in particolare il
superamento delle difficoltà linguistiche;
e) favorire l'accesso alle università di studenti figli di emigrati
lucani, anche se sprovvisti della cittadinanza italiana, prevedendo
agevolazioni per la sistemazione logistica e per la tassazione
universitaria;
f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni
di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati per
mantenere e rinsaldare il legame di origine con la propria terra;
g) favorire il mantenimento dei rapporti con la cultura di origine
dei giovani lucani, degli emigrati anziani promovendo iniziative di
turismo sociale ed organizzando nel territorio della regione
soggiorni, vacanze culturali e di studio, ed iniziative di
interscambio tra giovani e relativi docenti ed operatori culturali;
h) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale
audio-visivo fra gli emigrati, fornendo tempestivamente anche
informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalità per
accedere ai benefici disposti da norme comunitarie e da leggi
nazionali e regionali;
i) effettuare direttamente o mediante convenzioni con istituti e
centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi
relativi alla condizione dei lucani all'estero;
l) agevolare le iniziative delle associazioni dei lucani all'estero;
m) favorire la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche
concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle
masserizie sostenute per sé e per i propri familiari;
n) contribuire alle spese per il rientro degli emigrati e dei loro
familiari deceduti all'estero, con contributi per le spese di
trasporto delle salme; a tal proposito è concesso un sussidio
straordinario per il trasporto delle salme al paese di origine degli
emigrati deceduti all'estero, qualunque sia stato il loro periodo di
permanenza, sempre che il trasporto non sia a carico di istituzioni
o Enti pubblici o privati; l'ammontare del sussidio è determinato
nella misura di euro 775 per rientri dai paesi Europei e di euro
1.550 per rientri da paesi extraeuropei; l'erogazione di tali
contributi è delegata al Comune presso cui viene tumulata la salma;
spetta ad esso ricevere le domande ed istruire le pratiche corredate
dei singoli documenti; al termine di ogni trimestre i Comuni
presenteranno al Presidente della Giunta Regionale il rendiconto dei
contributi erogati per ricevere il relativo rimborso;
o) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei
problemi dei lavoratori migranti;
p) promuovere forme di assistenza sanitaria e di previdenza
integrativa anche mediante l'assegnazione ai lucani all'estero,
indigenti e privi di altra forma di tutela sanitaria ed
assistenziale, di contributi, nei limiti delle risorse disponibili e
per un massimo di Euro 620,00 annue in favore di ciascun
richiedente, per la stipula di polizza sanitaria e previdenziale,
anche con istituti operanti in Basilicata; le polizze dovranno
prevedere la copertura in favore del richiedente; il contributo può
essere concesso anche ai lucani rientrati in Italia.
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La Regione è autorizzata a
stipulare, per il perseguimento delle finalità previste dalla
presente legge, convenzioni con istituti di credito finanziari
operanti nella Regione, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla
vigente normativa in materia.
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ARTICOLO 21
Provvidenze ed assegnazione di alloggi
di tipo economico e popolare
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Sono estesi agli emigrati
che rientrano in Basilicata i benefici, sia in conto interessi sia
in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il
recupero o la costruzione della prima casa di abitazione.
L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata
al trasferimento della residenza in un Comune della Regione.
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I bandi di concorso e gli
altri provvedimenti emanati in attuazione alle norme vigenti, in
materia di edilizia residenziale, stabiliscono i punteggi aggiuntivi
e condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.
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ARTICOLO 22
Formazione e riqualificazione professionale
e sbocco lavorativo
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La Giunta Regionale, in
attuazione dei piani nazionali e comunitari, con riferimento al
programma regionale di sviluppo e con le modalità di cui alla
vigente normativa regionale, assume iniziative per la formazione e
la riqualificazione professionale dei lavoratori iscritti
nell'apposito elenco di cui al comma 4, nell'ambito dei piani
annuali e pluriennali.
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La gestione di tali
iniziative può essere affidata agli enti che istituzionalmente
effettuano corsi di formazione professionale.
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Le iniziative di cui al
presente articolo sono attuate in conformità alle procedure
previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari e in
raccordo con le autorità nazionali.
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I lavoratori lucani che
intendono rientrare in Italia a scopo occupazionale, i giovani
lucani residenti all'estero che intendono partecipare a corsi di
formazione professionale in Italia o nel paese di residenza,
organizzati dalla Regione Basilicata, fanno pervenire le loro
richieste alla Commissione Tripartita Regionale di cui alla L.R. 8
settembre 1998 n. 29 che determina le modalità ed i termini per
l'iscrizione ad un apposito elenco.
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ARTICOLO 23
Inserimento scolastico
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Al fine di agevolare
l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei lavoratori
emigrati, dei loro figli e parenti in linea retta entro il terzo
grado rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali
e comunitari e con enti, istituti e organizzazioni che operano nel
settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, promuove, nel
rispetto delle competenze della autorità scolastica:
a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico;
b) incontri, convegni, seminari per gli operatori della scuola
impegnati nell'attività di cui alla lettera a).
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ARTICOLO 24
Iniziative e attività culturali
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La Regione, d'intesa ove
necessario con il Governo, svolge all'estero iniziative in favore
degli emigrati di origine lucana ivi residenti per la diffusione
della conoscenza del proprio patrimonio storico e culturale, nonché
iniziative che si prefiggono scopi di studio, di rafforzamento della
cultura d'origine e d'informazione sulla realtà attuale della
Basilicata.
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Analoghe iniziative possono
essere promosse fra le collettività lucane stabilitesi in altre
regioni italiane.
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Le attività di cui al
presente articolo possono essere assunte anche in concorso con altre
Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura ed
altre istituzioni culturali ed associazioni dell'emigrazione.
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ARTICOLO 25
Attività promozionale nelle località di emigrazione
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La Regione, nelle località
all'estero o in Italia ove maggiore è la presenza di emigrati e
loro discendenti, con il concorso e la collaborazione delle loro
associazioni, realizza attività promozionali con riferimento ai
settori ed alle materie di competenza regionale.
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ARTICOLO 26
Interventi socio-assistenziali
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La Regione nel ripartire i
fondi destinati alle attività socio-assistenziali tiene conto delle
particolari esigenze connesse al fenomeno migratorio ed emana le
relative direttive, tenendo conto anche di quanto disposto dalla
lettera p) dell'art. 20 della presente legge.
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ARTICOLO 27
Soggiorni, scambi culturali, turismo sociale
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La Regione, anche in
collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche,
associazioni, enti e istituzioni, utilizzando anche eventuali
contributi del Fondo Sociale Europeo, cura l'avvio e la permanenza
in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati
nell'ambito degli scambi culturali.
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Tali iniziative possono
essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro
discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.
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Al fine di contribuire
all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la
Regione anche in rapporto ai predetti fondi assume iniziative di
interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.
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I programmi delle iniziative
di cui al presente articolo sono definiti nell'ambito del piano
annuale
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ARTICOLO 28
Assistenza e consulenza del Difensore Civico
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Le associazioni dei Lucani
all'Estero hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza
del Difensore Civico istituito ai sensi della Legge Regionale
14.6.1986, n. 11.
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ARTICOLO 29
Centro dei lucani nel mondo
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Il "Centro dei Lucani
nel Mondo", istituito con la Legge Regionale 6 aprile 1999, n.
11 è denominato "Centro dei Lucani nel Mondo Nino
Calice".
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ARTICOLO 30
Norma finanziaria
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Agli oneri derivanti dalla
applicazione della presente legge, per l'esercizio in corso, si
provvede con gli stanziamenti di cui alla U.P.B. 1091.04
"Azioni a sostegno degli emigrati lucani" del bilancio di
previsione della Regione, già previsti per le leggi abrogate
dall'art. 31.
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Le spese di funzionamento
della Commissione Regionale dei Lucani all'Estero trovano copertura
nella U.P.B. 0111.01 "Funzionamento del Consiglio
Regionale".
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Le leggi di bilancio per gli
esercizi successivi stabiliscono gli importi dei relativi
stanziamenti.
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ARTICOLO 31
Abrogazioni
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La presente legge abroga le
seguenti leggi regionali:
- n. 32 del 27 marzo 1995;
- n. 19 del 09 aprile 1996;
- n. 46 del 14 aprile 2000;
- n. 54 del 7 settembre 2000;
- n. 3 del 25 gennaio 2001.
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ARTICOLO 32
Dichiarazione d'urgenza
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La presente legge è
dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
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Potenza, 3 maggio 2002
BUBBICO
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