Legge 10 novembre 1998, n° 43
Interventi di
solidarietà in favore degli emigrati lucani nei paesi dell'america latina
(B. U. della Regione Basilicata N. 65, 13 novembre 1998)
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ARTICOLO 1 La Regione Basilicata, annualmente, eroga un contributo per interventi a favore delle Federazioni dei Lucani nei Paesi dell’America Latina. Gli interventi possono consistere in: a) collaborazione tecnica; b) forniture di opere, beni o servizi, anche di carattere sanitario e per la formazione; c) sussidi in danaro per interventi di carattere sanitario e scolastico. |
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ARTICOLO 2 La Giunta Regionale, sentito il parere del Presidente della Commissione dei Lucani all’estero, propone al Consiglio Regionale annualmente, criteri, modalità e settori di intervento. La Giunta Regionale eroga le risorse finanziarie disponibili alle Federazioni di Lucani che operano nei Paesi dell’America Latina. |
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ARTICOLO 3 Le Federazioni dei Lucani all’Estero presentano progetti, inerenti i settori riguardanti la presente Legge, al Presidente della Giunta Regionale per le assegnazioni delle risorse finanziarie, entro il 28 febbraio di ogni anno. |
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ARTICOLO 4 Le Federazioni beneficiarie, realizzato il progetto finanziario, in tutto o in parte, con fondi stanziati dalla Regione, producono successivamente un rendiconto, relativamente alle risorse finanziarie erogate dalla Regione Basilicata. La Regione si riserva il diritto di controllo sulle opere finanziate con proprio contributo. |
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ARTICOLO 5 Norma Finanziaria Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l’anno 1998, la spesa di L. 300.000.000; per gli anni successivi l’entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi Bilanci. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa, di cui al comma precedente, si provvede con le seguenti variazioni, da apportare al bilancio 1998 in termini di competenza e di cassa: In aumento ˆ Cap. n. 3221 (di nuova istituzione) “Interventi di solidarietà in favore degli emigrati lucani nei Paesi dell’America Latina” L. 300.000.000 In diminuzione ˆ Cap. n. 7465 (spesa corrente) “Fondo globale per le funzioni normali” L. 300.000.000 |
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ARTICOLO 6 Pubblicazione La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, lì 10 novembre 1998 DINARDO |