Legge 21 febbraio 1990, n° 6

Provvidenze per i lavoratori lucani all' estero ed istituzione della commissione regionale dei lucani all' estero e della commissione regionale dei lavoratori extracomunitari in Basilicata
(B. U. della Regione Basilicata N. 9, 1 marzo 1990)


ARTICOLO 1

 Finalità 
 La Regione, in applicazione degli articoli 5
e 8 del proprio Statuto, al fine di superare ogni
ostacolo che impedisce la reale parità  di diritti
con gli altri cittadini, dei lucani all' estero e delle
loro famiglie, nonchè  dei lavoratori extracomunitari
in Basilicata, promuove, nei confronti di
questi, forme di solidarietà  e di tutela, favorendo:
a) l' integrazione sociale, culturale e civile
con gli autoctoni;
  b) la conservazione del patrimonio linguistico;
  c) la diffusione delle componenti culturali
regionali tra le collettività  dei lucani all'
estero;
  d) la partecipazione ai corsi di formazione
e riqualificazione professionale che si
svolgono in Basilicata;
  e) il reinserimento nelle attività  produttive
dei lavoratori lucani e delle loro famiglie
che rientrano in Basilicata;
  f) iniziative, anche in concorso con lo
Stato e la CEE, dirette a garantire l' inserimento
nel mondo del lavoro a parità  di condizione con
gli autoctoni;
  g) ogni iniziativa tendente ad assicurare
la conservazione e la diffusione della cultura di
origine.

ARTICOLO 2

 Destinatari degli interventi
 Sono destinatari degli interventi disciplinati
dalla presente legge:
a) i cittadini di origine lucana per nasciata
o residenza che lavorano all' estero e le loro famiglie;
  b) il coniuge e i figli dei cittadini di cui al
punto a) che trasferiscono, anche al momento
del rientro definitivo, la propria residenza in un
comune della Basilicata;
  c) i lavoratori extracomunitaria legalmente
residenti nel territorio della Basilicata e
le loro famiglie.
  Le provvidenze della presente legge non si
applicano agli emigrati rientrati in patria da
due anni.

ARTICOLO 3

 Istituzione della Commissione Regionale
 Per l' attuazione dei compiti di cui all' art. 1
sono istituite presso la Giunta regionale la Commissione
regionale dei lucani all' estero e la
Commissione regionale dei lavoratori extracomunitari
in Basilicata.
  La Giunta regionale sovrintende al funzionamento
della Commissione e si sostituisce alla
stessa in caso di suo mancato funzionamento.
  L' Assessore regionale al ramo presenzia alle
riunioni della Commissione e dell' esecutivo.

ARTICOLO 4

 Composizione della Commissione regionale
dei Lucani all' estero
 La Commissione regionale dei Lucani all'
estero è  composta da:
a) Presidente eletto dal Consiglio Regionale;
  b) 4 membri eletti dal Consiglio Regionale;
  c) un rappresentante per ogni 2000
iscritti o frazioni superiori a 300 di ciascun
Paese europeo, eletto nel Congresso nazionale
dei delegati nominati nelle assemblee delle Associazioni
lucane iscritte all' Albo regionale;
  d) un rappresentante per ogni 2000
iscritti o frazione superiore a 300 di ciascun
Paese extraeuropeo, eletto nel Congresso nazionale
dei delegati nominati nelle assemblee delle
Associazioni lucane, iscritte all' Albo regionale.
  Il delegato di ciascuna Associazione rappresenta
in Congresso un numero di voti pari al
numero degli iscritti alla propria Associazione.
  I componenti della Commissione sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
  I membri di cui alle lett. a) e b) sono scelti
tra cittadini residenti in Basilicata.
  I membri di cui alle lett. c) e d) sono eletti
in base ad un Regolamento approvato a maggioranza
assoluta dai rispettivi delegati;
  e) un rappresentante dell' Università  della
Basilicata;
  f) il Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro;
  g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative
in sede regionale;
  h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni
degli industriali maggiormente rappresentative
in sede regionale;
  i) un rappresentante di ciascuna delle Associazioni
nazionali più  rappresentative che
operano continuamente con proprie strutture
da almeno due anni nella Regione Basilicata a
favore degli emigrati e delle loro famiglie;
  l) le funzioni di Segretario sono svolte da
un dipendente dell' Ufficio Lavoro ed Emigrazione.

ARTICOLO 5

 Designazione, decadenze, dimissioni
 Le proposte di designazione dei componenti
la Commissione di cui ai punti c) e d) dell'
articolo precedente devono pervenire al Presidente
della Giunta regionale entro 90 giorni
dalla richiesta.  Trascorso tale termine la Commissione
è , comunque, insediata.
  I componenti della Commissione che non
siano più  im possesso dei requisiti richiesti, che
si dimettano o decadano, sono sostituiti con il
primo dei non eletti nei rispettivi Congressi relativamente
ai componenti di cui ai citati punti
c) e d) e con nuovi designati dai rispettivi organismi
rappresentati per gli altri componenti.
  I nuovi componenti restano in carica fino
alla data prevista per la scadenza della Commissione.
  I componenti la Commissione restano in carica
per la durata della legislatura regionale.

ARTICOLO 6

 Compiti della Commissione regionale
dei Lucani all' estero
 La Commissione regionale dei Lucani all'
estero ha i seguenti compiti:
a) Adotta il programma delle attività  annuali
ed i criteri per la concessione di sovvenzione
alle associazioni;
  b) studia il fenomeno dell' emigrazione
nelle cause e negli effetti che esso determina
nell' economia, nella vita sociale della Regione,
nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati
e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni
collegamenti con i Ministeri interessati,
nonchè  con gli Uffici, organizzazioni ed Enti
operanti nel settore;
  c) formula proposte in materia di occupazione,
anche avvalendosi dell' osservatorio regionale
del mercato del lavoro;
  d) segnala agli organi competenti l' opportunità 
di proporre al Parlamento, ai sensi dell'
art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed
iniziative per la tutela dei diritti degli emigrati e
delle loro famiglie nell' ambito della competenza
regionale;
  e) segnala l' opportunità  di convocare e di
organizzare conferenze sui problemi dell' emigrazione
anche in collegamento con le altre regioni,
con il Governo e con le Comunità  organizzate
all' estero;
  f) propone programmi per il reinserimento
sociale dei lavoratori rimpatriati da realizzarsi
mediante incentivi e misure di sostegno
ed attività  in forma singola od associata, nei settori
dell' artigianato, del commercio, dell' agricoltura,
del turismo e di ogni altro settore di competenza
regionale;
  g) propone programmi annuali di attività 
tese a conservare l' identità  storico - culturale dei
Lucani residenti all' estero ed a favorire il sorgere
di Associazioni nelle località  estere di maggiore
concentrazione di Lucani ed a potenziare
quelle esistenti nel rispetto dell' art. 4 del DPR
616/ 77 e relativi atti governativi di indirizzo ed
ordinamento;
  h) propone l' organizzazione, anche in collaborazione
con altre Regioni, Amministrazioni
pubbliche, Associazioni, Enti ed Istituzioni, di
soggiorni culturali e viaggi di studio sul territorio
regionale, riservati ai figli degli emigrati
all' estero, nonchè  di scambi culturali tra gli
stessi e giovani studenti residenti in Basilicata e
di soggiorni per anziani emigrati residenti all'
estero, con particolare riguardo alle condizioni
di disagio economico dei beneficiari attestate
dall' autorità  consolare.

ARTICOLO 7

 Convocazione della Commissione
 La Commissione adotta nella prima seduta
il Regolamento per il funzionamento.
  La Commissione adotta il Regolamento per
la convocazione e lo svolgimento dei Congressi
e delle assemblee delle Associazioni entro i limiti
della presente legge.
  La Commissione regionale dei Lucani all'
estero si riunisce una volta all' anno.
  Ai componenti la Commissione, per la partecipazione
alle sedute, compete il rimborso
spese o il trattamento di missione previsto dalla
legge regionale per i dipendenti appartenenti
alla qualifica funzionale più  elevata.
  Ai fini della individuazione della sede per il
trattamento di cui al precedente comma si ha
riguardo alla sede abituale di lavoro, ancorchè 
situata all' estero.
  Ai membri della Commissione è  corrisposto
un gettone di presenza di L. 50.000 per ciascuna
giornata di partecipazione alle sedute.

ARTICOLO 8

 Nomina dell' esecutivo
 La Commissione regionale dei Lucani all'
estero elegge, nel suo seno, un esecutivo composto
di 4 membri, con voto limitato a 1.
  Il Presidente della Commissione assume la
presidenza dell' esecutivo.
  Le funzioni di segretario dell' esecutivo sono
svolte dal segretario della Commissione.

ARTICOLO 9

 Compiti dell' esecutivo
 L' esecutivo, sulla base dello stanziamento
del bilancio regionale, propone il programma
delle attività  annuali ed i criteri per la concessione
elle sovvenzioni alle Associazioni che,
adottate dalla Commissione, sono approvate
dalla Giunta Regionale.
  L' esecutivo assume le iniziative per rendere
operanti le indicazioni della Commissione.

ARTICOLO 10

 Convocazione dell' esecutivo
 L' esecutivo della Commissione dei Lucani
all' estero è  convocato al massimo ogni quadrimestre.
  Per la validità  delle riunioni dell' esecutivo è 
necessaria la presenza della metà  più  uno dei
suoi componenti.

ARTICOLO 11

 Elezione e compiti del Presidente
 Il Presidente della Commissione dei Lucani
all' estero viene eletto dal Consiglio Regionale.
  Egli convoca, d' intesa con la Giunta regionale,
all' inizio di ogni legislatura regionale, i
Congressi nazionali per l' elezione dei rappresentanti
di ciascun Paese in seno alla Commissione,
secondo quanto disciplinato negli appositi regolamenti.
  Presiede altresì , su delega della Giunta, la
Commission e regionale dei lavoratori extracomunitari
in Basilicata.
  Al Presidente, o suo delegato, per le missioni
all' estero o in Italia è  riconosciuto il trattamento
riservato ai Consiglieri regionali in carica.

ARTICOLO 12

 Albo regionale
 Presso l' Ufficio Lavoro ed Emigrazione è 
istituito l' Albo regionale delle Associazioni e
delle loro Federazioni, operanti all' estero e in
Italia.
  E' iscritta all' Albo regionale di cui al comma
precedente, la Associazione che annoveri almeno
50 iscritti e che ispiri il proprio Statuto ai
principi della Costituzione e dello Statuto della
Regione Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali
e regionali.
  L' iscrizione va confermata ogni quinquennio,
prima dello svolgimento dei congressi.

ARTICOLO 13

 Modalità  di iscrizione all' Albo Regionale
 Per ottenere l' iscrizione all' Albo regionale.
  le Associazioni e le loro Federazioni di cui al
precedente articolo debbono inoltrare domanda
alla Commissione Regionale dei Lucani all'
estero, corredata dalla copia autenticata dell'
atto costitutivo e dello Statuto redatti con atto
pubblico e dall' elenco nominativo degli iscritti.
  Le Associazioni lucane all' estero, anche se
aderenti ad eventuali organizzazioni operanti in
Basilicata, debbono corredare la domanda del
visto dell' autorità  consolare  da parte dell' autorità 
competenti del Paese.
  L' elenco delle Associazioni lucane e delle
loro Federazioni iscritte all' Albo regionale,
come ogni modalità  o integrazioni allo stesso,
sarà  pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.

ARTICOLO 14

 Modalità  per l' ottenimento dei benefici
 La Commissione regionale dei Lucani all'
estero propone alla Giunta regionale i criteri
per la concessione di sovvenzioni alle Associazioni
lucane e alle loro Federazioni, nell' ambito
degli obiettivi della presente legge, sulla base
delle attività  che si intendono svolgere.
  Le Associazioni e le Federazioni di cui al
comma precedente, per l' ottenimento delle sovvenzioni
devono presentare alla Giunta regionale,
entro il 30 giugno di ogni anno, domanda
corredata da:
a) programma delle attività  con il preventivo
di spesa;
  b) relazione dovumentata sull' attività 
svolta dall' Associazione o dalla Federazione.
  Le sovvenzioni assegnate sono erogate:
1) per il 50% entro trenta giorni dalla data
di assegnazione;
  2) per il restante 50% entro trenta giorni
dalla presentazione della idonea documentazione
giustificativa dell' impiego della sovvenzione
assegnata.
  La mancata presentazione di tale documentazione,
comporta la esclusione delle sovvenzioni
per gli anni successivi e l' eventuale recupero
della somma già  erogata.

ARTICOLO 15

 Provvidenze a favore dei Lucani all' estero
e delle loro famiglie
 Al fine di consentire il diritto allo studio e
l' inserimento nella vita della Regione dei figli
dei Lucani all' estero, l' Amministrazione regionale
è  autorizzata ad istituire a favore dei medesimi,
borse di studio annuali e poliennali per la
frequenza alle scuole di ogni ordine e grado, a
corsi universitari e di formazione professionale
nell' ambito della Regione Basilicata.
  A favore degli organi di lavoratori lucani
emigrati, che non abbiano diritto all' assistenza,
la Regione ' autorizzata ad istituire speciali assegni.
  All' erogazione delle borse di studio e degli
assegni, di cui ai commi precedenti, si provvede
con deliberazione della Giunta regionale su proposta
della Commissione regionale dei Lucani
all' estero.
  La Regione, tramite la Commissione medesima,
organizza vacanze studio per i figli dei lavoratori
lucani all' estero, favorendo, con ogni
possibile facilitazione, le vacanze degli emigrati
e delle loro famiglie in località  turistiche della
Basilicata.
  I criteri di erogazione delle borse di studio
e il divieto di cumulabilità  con analoghi benefici
saranno disposti nei Piani annuali previsti dalle
vigenti leggi regionali sul Diritto allo Studio.

ARTICOLO 16

 Corsi di formazione
 La Regione può  istituire corsi per l' orientamento,
la formazione e la riqualificazione professionale
per i lavoratori Lucani rientrati in Basilicata.
  La Giunta regionale, su proposta della Commissione,
determinerà , per i singoli corsi, il tipo
e le materie d' insegnamento, la durata ed il relativo
finanziamento.

ARTICOLO 17

 Facilitazioni
 Ai lavoratori lucani all' estero da almeno
due anni consecutivi o per il periodo minore in
caso di malattia o invalidità  contratta sul lavoro,
che rientrano definitivamente in Basilicata
e che ne facciano domanda, è  concesso un contributo
per spese di viaggio, trasporto masserizie
e per indennizzi di prima sistemazione pari
a L. 500.000 usufruibile una sola volta.
  Per i lucani rientrati dai paesi extracontinentali
il contributo viene erogato nella misura
pari al costo delle spese di viaggio in classe turistica.
  In considerazione del particolare stato di
disagio in cui versano gli emigrati lucani in
America Latina, il contributo viene erogato
nella misura pari al costo delle spese di viaggio
in classe turistica aumentate di 3 milioni di lire
per nucleo familiare per indennizzo di prima sistemazione.
  Detto contributo è  concesso anche
ai figli di emigrati lucani che abbiano mantenuto
la cittadinanza.
  E' concesso un sussidio straordinario pari al
costo del trasporto delle salme al paese di origine
degli immigrati lucani deceduti all' estero,
qualunque sia stato il periodo di permanenza,
qualora questo non faccia carico a Enti o a Istituzioni
pubbliche o private.
  L' erogazione dei contributi previsti dai
commi precedenti è  delegata al Comune dell' ultima
residenza.  Spetta ad esso ricevere le domande
ed istruire le pratiche corredate dei singoli
documenti.
  Al termine di ogni trimestre i Comuni presenteranno
al Presidente della Giunta regionale
per il rimborso, il rendiconto dei contributi erogati.

ARTICOLO 18

 Modalità  per l' ottenimento dei benefici
 Le domande intese ad ottenere i benefici di
cui ai primi tre commi del precedente art. 17,
devono pervenire al Comune della ultima residenza
dell' emigrato, entro 120 giorni, e devono
essere corredate dei seguenti documenti:
- attestato del Sindaco o del Consolato dal
quale si rilevi che il richiedente è  emigrato o è 
figlio di emigrato in America Latina e che il suo
rientro debba ritenersi definitivo;
  - certificato di invalidità  o malattia contratto
all' estero per gli emigrati costretti al
rientro per tali cause e prima che siano trascorsi
due anni di permanenza all' estero.
  Le domande intese ad ottenere i benefici di
cui al 4o comma del precedente art. 17 devono
pervenire, entro 120 giorni al Comune, dove la
salma dell' emigrato è  stata traslata e devono essere
corredate dai seguenti documenti:
- certificato di morte;
  - fatture e documenti comprovanti le spese
sostenute per il trasproto della salma, tradotti
in italiano e vistati dal Consolato o dal Sindaco
del Comune che effettua il rimborso.

ARTICOLO 19

 Interventi per favorire gli investimenti
 La Giunta regionale, sentito l' esecutivo
della Commissione dei Lucani all' estero, può  disporre,
a favore degli emigrati singoli o associati
che rientrino, dopo almebo tre anni di permanenza
all' estero, e che abbiano presentato
domanda non oltre un anno dall' effettivo
rientro in Patria, contributi a fondo perduto
nella misura del 25% e comunque fino ad un
massimo di 80 milioni, nel caso non intervengano
leggi di settore contenenti misure più  favorevoli:
a) per l' acquisto, la costruzione, l' ammodernamento,
l' ampliamento di immobili ad uso
di abitazioni non di lusso;
  b) per l' acquisto, la costruzione, l' ammodernamento,
l' ampliamento, l' adattamento, l' arredamento
di immobili ad uso ricettivo nel settore
turistico, anche se le opere non insistano
nell' ambito dei comprensori turistici;
  c) per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento,
l' adattamento di immobili rustici che costituiscono
pertinenze di fondo agricolo;
  d) per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento,
l' ammodernamento, l' adattamento di immobili
destinati all' esercizio di attività  artigiane
o commerciali e acquisto delle relative attrezzature;
  e) per l' acquisto di fondi rustici per
l' esercizio dell' attività  agricola;
  f) per la costituzione di cooperative di distribuzione
e di consumo di prodotti lucani, in
Italia o all' estero.
  Per l' ammissione ai benefici di cui al punto
a), i beneficiari dei contributi dovranno dimostrare
di non essere proprietari, anche per
quanto riguarda i componenti il proprio nucleo
familiare, di altre abitazioni tranne che non si
tratti di anitazioni inadeguate, a norma di legge.
  alle esigenze del nucleo familiare.
  Per l' ammissione ai benefici di cui ai punti
b), c), d), e), requisito essenziale è  rappresentato
dall' iscrizione agli Albi professionali, che potrà 
essere ottenuta anche entro un anno dal rientro
definitivo dell' emigrato.
  L' erogazione del contributo è  subordinata
alla condizione di effettivo rientro nella Regione
dell' emigrato richiedente, il quale decade dal
beneficio qualora non rientri in Basilicata entro
il termine di 6 mesi dalla esecutività  della delibera
della Giunta regionale con la quale è  concesso.
  I contributi previsti dal presente articolo
non sono cumulabili con analoghi contributi disposti
da altre leggi.

ARTICOLO 20

 Edilizia economica e popolare
 La Giunta regionale autorizza agli Enti preposti
l' assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata a favore dei lavoratori
emigrati che ne facciano richiesta, entro il
limite del 5% degli alloggi da assegnare annualmente
per ciascun ambito territoriale.
  I Comuni nell' assegnazione di aree destinate
ai piani di edilizia economica e popolare
ed ai piani per insediamenti produttivi, riservano
a favore degli emigrati una quota non inferiore
al 5% delle medesime, stabilendo criteri
oggettivi di assegnazione che tengano conto
della particolarità  della loro condizione.
  Le quote riservate agli emigrati ai sensi del
presente articolo e non utilizzate sono assegnate
in base ai criteri generali.

ARTICOLO 21

 Diritto di precedenza dell' emigrato
 Gli emigrati che abbiano i requisiti previsti
dal 1o comma dell' articolo 19 possono beneficiare
dei contributi previsti dalle leggi regionali,
con diritto di precedenza rispetto ad altri che
ne abbiano fatto richiesta.

ARTICOLO 22

 Commissione regionale dei
lavoratori extracomunitari in Basilicata
 Al fine di promuovere, con la partecipazione
dei diretti interessati, le iniziative idonee
alla rimozione degli ostacoli che impediscono
l' effettivo esercizio dei diritti di cui all' art. 1
della legge n. 943 del 30 dicembre 1986, ed in
ottemperanza del punto 7, dell' art. 2 della
stessa legge, è  istituita la Commissione regionale
dei lavoratori extracomunitari in Basilicata,
composta da:
a) quattro esperti eletti dal Consiglio regionale,
tra cui il Presidente, operanti nel
campo dell' assistenza dell' emigrazione, con voto
limitato;
  b) tre rappresentanti dei lavoratori extracomunitari,
designati dalle Associazioni più  rappresentative
operanti nella Regione;
  c) tre rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali regionali dei lavoratori;
  d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni
regionali dei datori di lavoro;
  e) tre rappresentanti delle Associazioni
operanti nel campo della assistenza all' emigrazione.
  I componenti la Commissione sono nominati
con decreto del Presidente della Giunta regionale
e restano in carica per la durata della
legislatura regionale.

ARTICOLO 23

 Designazione e validità  delle sedute
 Le proposte di designazione dei componenti
la Commissione di cui al precedente articolo,
devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta
del Presidente della Giunta.
  Qualora non siano pervenute tutte le designazioni
nel termine indicato, la Commissione è 
validamente costituita purchè  siano assicurate
le nomine della maggioranza dei componenti.
  I componenti la Commissione che non
siano più  in possesso dei requisiti richiesti, che
si dimettano o decadano, sono sostituiti con
provvedimento della Giunta regionale su designazione
dei rispettivi organismi.
  I nuovi componenti restano in carica fino
alla durata prevista per la scadenza della Commissione.
  Per la validità  delle riunioni della Commissione
è  necessaria la presenza della metà  più 
uno dei suoi componenti;  in seconda convocazione
è  necessaria la presenza di almeno 1/ 4 dei
suoi componenti.
  La Commissione si riunisce almeno due
volte all' anno in via ordinaria;  in seduta straordinaria
ogni qual volta lo ritenga il Presidente o
lo richieda almeno 1/ 3 dei componenti.  In quest'
ultimo caso la convocazione deve essere effettuata
entro 15 giorni dalla richiesta.
  Ai componenti la Commissione compete il
rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'
art. 2 - ottavo comma - della legge 30 dicembre
1986, n. 943.

ARTICOLO 24

 Criteri per la concessione dei benefici
 La concessione dei benefici previsti dalla
presente legge avverrà  sulla base della presentatazione
cronologica della richieste, ritenute ammissibili,
fino alla concorrenza delle somme
stanziate nel bilancio annuale di previsione.
  Le spese di funzionamento della Commissione
e delle sue articolazioni non possono superare
il 20% dello stanziameno previsto in bilancio
per l' attivazione della presente legge.

ARTICOLO 25

 Norma finanziaria
 Agli oneri previsti dalla presente legge si fa
fronte mediante gli stanziamenti di cui ai capitoli
di bilancio: 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450
<< Interventi a favore degli emigrati e degli immigrati >>.

ARTICOLO 26

 Norma transitoria
 Per le domande di contirbuto, già  presentate
ai sensi delle leggi regionali n. 13/ 81 e
n. 17/ 85, e per quelle per le quali è  stata adottata
deliberazione di Nulla - Osta per la stipula
dei mutui, l' ulteriore istruttoria sarà  effettuata
secondo la presente normativa.
  I benefici di cui all' art. 17 della presente
legge, sono estesi ai lavoratori lucani che, rientrati
dall' estero, nell' anno 1989 non abbiano
usufruito di altre provvidenze e che presentano
regolare domanda al Comune dell' ultima residenza,
entro 90 gg. dalla pubblicazione della
presente legge.

ARTICOLO 27

 Abrogazione
 La presente legge abroga le leggi regionali
n. 13 del 19- 6- 81 e n. 17 del 12- 4- 85 ed ogni altra
norma con essa incompatibile.

ARTICOLO 28

 La presente legge regionale è  pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla come legge
della Regione Basilicata.
 Potenza, addì  21 febbraio 1990.