|
Articolo 1
Durata in carica degli Organi - Disciplina transitoria
-
La Commissione Regionale dei
Lucani all'Estero, il suo Presidente ed il Comitato Esecutivo in
essere alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 3 maggio
2002, n.16, durano in carica, ai sensi dell'art.8, comma 1, della
Legge Regionale 5 aprile 2000, n.32, fino allo scadere della
legislatura in corso.
-
In deroga a quanto stabilito
al comma 1, la Commissione Regionale dei Lucani all'Estero ed il
Comitato Esecutivo di cui allo stesso comma 1 sono integrati nella
loro composizione dai soli membri di diritto previsti
rispettivamente dagli articoli 5 e 9 della Legge Regionale 3 maggio
2002, n.16.
|