Legge 20 maggio 2002 n° 19

"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 3 maggio 2002 n.16 - Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero".
(B.U. della Regione Basilicata n. 35 del 24 maggio 2002)


Articolo 1
Durata in carica degli Organi - Disciplina transitoria

  1. La Commissione Regionale dei Lucani all'Estero, il suo Presidente ed il Comitato Esecutivo in essere alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 3 maggio 2002, n.16, durano in carica, ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge Regionale 5 aprile 2000, n.32, fino allo scadere della legislatura in corso.

  2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, la Commissione Regionale dei Lucani all'Estero ed il Comitato Esecutivo di cui allo stesso comma 1 sono integrati nella loro composizione dai soli membri di diritto previsti rispettivamente dagli articoli 5 e 9 della Legge Regionale 3 maggio 2002, n.16.

ARTICOLO 2
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

Potenza, 20 maggio 2002
BUBBICO