Riservati 18 seggi in Parlamento
Sì definitivo al voto degli italiani all'estero
(Legge costituzionale 1/2001)
   
   
Via libera definitivo della Camera alla riforma che introduce in Costituzione il diritto di voto per gli italiani all'estero: il numero dei loro rappresentanti in Parlamento è fissato a 18, 12 deputati e 6 senatori. L’Aula di Montecitorio ha, infatti, approvato, il 18 ottobre 2000, il testo che riserva 18 seggi parlamentari ai rappresentanti degli italiani all'estero, mantenendo immutato il numero attuale dei deputati e dei senatori. Alla Camera i deputati continueranno ad essere 630, ma tra questi 12 proverranno dalla Circoscrizione Estero appositamente costituita per gli italiani residenti fuori dal Paese. Allo stesso modo i senatori continueranno ad essere 315 (più i senatori a vita): ma sei di essi saranno eletti in rappresentanza degli italiani all'estero. Perché gli italiani residenti all’estero possano votare, però, è necessario il varo dei norme attuative della legge che definiscano sia le circoscrizioni sia le modalità operative per il voto. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001. (25 gennaio 2001)  


Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Articolo 1.
Modifiche all'articolo 56 della Costituzione

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione [1] è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione [2], le parole da: "si effettuano dividendo" fino a "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".

Articolo 2.
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione [3] è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione [4] è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,".

Articolo 3.
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[1] Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione attualmente stabilisce che "il numero di deputati è di 630".

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è il seguente: " La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".

[3] Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione reca: " Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale".

[4] Il secondo comma dell'articolo 57 specifica che il numero di senatori elettivi è di 315.

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